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Autorizzazioni Paesaggistiche

Scheda del servizio

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e s.m.i., o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157 dello stesso D.Lgs.42/2004, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.
Tali soggetti hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.

a) Ai sensi dell’art. 3 della Legge regionale n. 32 del 01 dicembre 2008 ( Vigente dal 21/10/2021 ), la competenza a rilasciare le autorizzazioni paesaggistiche, nel rispetto della procedura stabilita dal codice dei beni culturali e del paesaggio, è in capo alla Regione nei seguenti casi:
b) realizzazione di infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali di interesse sovracomunale;
c) nuovi insediamenti produttivi, direzionali, commerciali o nuovi parchi tematici che richiedano per la loro realizzazione una superficie territoriale superiore a 10.000 metri quadrati;
d) interventi di nuovo impianto, di completamento, di ampliamento o di ristrutturazione di edifici esistenti, pubblici o privati, che complessivamente prevedano una cubatura superiore a 10.000 metri cubi o a 3.000 metri quadrati di superficie lorda di pavimento;
e) impianti per la produzione di energia con potenza superiore a 1000 chilowatt di picco;
f) linee elettriche ed elettrodotti superiori a 15 chilovolt, tralicci e ripetitori con altezze superiori a 30 metri;
g) funivie ed impianti di risalita con lunghezza inclinata superiore a 500 metri;
h) trasformazioni di aree boscate superiori a 30.000 metri quadrati.

Nei casi non elencati dal comma 1, il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è delegato ai comuni o alle loro forme associative, che si avvalgono, per la valutazione delle istanze, delle competenze tecnico scientifiche delle commissioni locali per il paesaggio.
Per gli interventi e le opere di lieve entità soggetti al procedimento semplificato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata), il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è delegato ai comuni o alle loro forme associative; in tale procedimento non è obbligatorio il parere della commissione locale per il paesaggio.
È invece delegato ai comuni il rilascio del parere di cui all' articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), per le opere abusive oggetto di istanza di sanatoria eseguite su immobili sottoposti a vincolo ai sensi della parte III del codice dei beni culturali e del paesaggio.
Non sono soggetti ad autorizzazione, oltre gli interventi elencati all'articolo 149 del codice dei beni culturali e del paesaggio, la posa di cavi e tubazioni interrati per le reti di distribuzione dei servizi di pubblico interesse, ivi comprese le opere igienico sanitarie che non comportino la modifica permanente della morfologia dei terreni attraversati né la realizzazione di opere civili ed edilizie fuori terra
Non è richiesta l’autorizzazione:
- per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici;
- per gli interventi inerenti l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l’assetto idrogeologico del territorio;
- per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica,
antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.
- per la posa di cavi e tubazioni interrati per le reti di distribuzione dei servizi di pubblico interesse, ivi comprese le opere igienico sanitarie che non comportino la modifica permanente della morfologia dei terreni attraversati né la realizzazione di opere civili ed edilizie fuori terra.
L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio.

COMMISSIONE LOCALE DEL PAESAGGIO
I comuni I o le loro forme associative istituiscono, ai sensi dell'articolo 148 del codice dei beni culturali e del paesaggio, la commissione locale per il paesaggio con competenze tecnico scientifiche, incaricata di esprimere i pareri previsti dall'articolo 148, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio.
La Commissione Locale per il Paesaggio è stata costituita in forma associata tra i comuni di Borgomasino (capo convenzione), Cossano Canavese e Maglione (cfr. D.D. 24 febbraio 2023, n. 104 (BURP N. 9 DEL 02/03/2023).

ITER AUTORIZZATIVO
- ricevuta l'istanza, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica verifica se ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'articolo 149, comma 1, del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e s.m.i. alla stregua dei criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1 lettere b), c) e d) dello stesso Decreto.
- qualora detti presupposti non ricorrano, l'amministrazione verifica se l'istanza stessa sia corredata della documentazione preordinata alla verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato ed individuata dal Decreto del presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2005, provvedendo, ove necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a svolgere gli accertamenti del caso.
- entro quaranta giorni dalla ricezione dell'istanza, l'amministrazione effettua gli accertamenti circa la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici e trasmette al soprintendente la documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonché con una proposta di provvedimento, e dà comunicazione all’interessato dell’inizio del procedimento e dell’avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo.
- Il soprintendente rende il parere limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all'articolo 140, comma 2, del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Il soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l’amministrazione provvede in conformità.
- Decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni senza che il soprintendente abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente può indire una conferenza di servizi, alla quale il soprintendente partecipa o fa pervenire il parere scritto. La conferenza si pronuncia entro il termine perentorio di quindici giorni.
- In ogni caso, decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione.

- TRASCORSI I TERMINI PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE VERRANNO INOLTRATE DA PARTE DEL COMUNE LE MODALITA’ PER IL RITIRO DELL’ATTO ABILITATIVO E ALLEGATI.

INFORMAZIONI

Il Responsabile del Procedimento è il Sindaco Pro-Tempore del Comune di Borgomasino, Dr.ssa Antonella Giovanna Pasquale.
L’Arch. Giovanna Giulia Codato, presso l’Ufficio tecnico del Comune di Borgomasino è referente per tutte le informazioni.

Per le richieste di informazioni e la prenotazione di appuntamento inviare e-mail all’indirizzo ufficio.tecnico@comune.borgomasino.to.it , specificando il motivo della richiesta.
Per essere ricontattati lasciare riferimento telefonico (possibilmente cellulare).

MODULISTICA
I moduli da predisporre per le istanze sono quelli previsti dalla Regione Piemonte, scaricabili al link: https://www.regione.piemonte.it/web/modulistica?tema=82
A seconda del procedimento, i documenti da allegare e la modulistica sono quelli previsti dalla Regione Piemonte, scaricabili al link: https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/paesaggio/autorizzazioni-paesaggistiche-commissioni-locali-per-paesaggio#

INVIO DELLE ISTANZE
Invio a mezzo pec: ufficiotecnico.comune.borgomasino@pec.it, utilizzando la modulistica presente a fondo pagina
A seconda del progetto potrà essere chiesto di consegnare anche una copia cortesia in forma cartacea da consegnare direttamente presso gli uffici del Comune di Borgomasino.
- LA MAIL NON POTRA’ SUPERARE IN TOTALE 20 MB. NEL CASO IN CUI GLI ALLEGATI DOVESSERO SUPERARE TALE LIMITE INVIARE PIU’ MAIL NUMERATE IN SEQUENZA;
I FILE DA INVIARECOME ALLEGATI ALLA PEC OVVERO:
- DOMANDA,
- RICEVUTA DEI DIRTITTI DI SEGRETERIA VERSATI,
- RELAZIONI,
- ALLEGATI GRAFICI ECC.
E DOVRANNO ESSERE IN FORMATO p7m FIRMATI DIGITALMENTE DAL PROFESSIONISTA. TUTTI I FILE COMPRESE LE DICHIARAZIONI DOVRANNO ESSERE FIRMATE DIGITALMENTE.

DIRITTI DI SEGRETERIA
L’importo per l’istanza è di euro 75,00

DATI PER IL VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA:

MODALITA' DI PAGAMENTO:
Bonifico presso la Tesoreria Comunale – Poste Italiane agenzia di Borgomasino
IBAN : IT 33 C 07601 03200 001061659817

CAUSALE:
ISTANZA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA – NOME INTESTATARIO

Ufficio di competenza

Nome Descrizione
Descrizione Strumenti urbanistici, verifica opere pubbliche, piani regolatori comunali
Indirizzo Via Torino, 4
Telefono 0125.770034
Fax 0125 670828
Email ufficiotecnico@comune.borgomasino.to.it
PEC ufficiotecnico.comune.borgomasino@pec.it
Apertura al pubblico
Giorno Orario
martedì 9 - 12

Ultimo aggiornamento pagina: 15/03/2023 12:03:59

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