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Regole essenziali del codice della strada

26 agosto 2025

REGOLE ESSENZIALI DEL CODICE DELLA STRADA
Breve sintesi del codice della strada vigente (anche con le recenti norme di cui alla Legge 25.11.2024, n. 177 e al Decreto legge 8.8.2025, n. 116).

Il preavviso di accertamento di infrazione al codice della strada (Cds), comunemente lasciato sul parabrezza è solo un atto di cortesia, NON obbligatorio. 
L’organo preposto può verbalizzare l’infrazione sia in presenza sia ex post con ogni altra formalità prevista dalla legge (es. vista, videosorveglianza), nel pieno rispetto dell’art. 201, co. 5-bis, del Cds. 

Esempi di infrazioni verbalizzabili anche non in presenza: divieto di sosta (anche su stalli per persone con disabilità), verifica della copertura assicurativa, verifica della revisione, mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, guida pericolosa.

DIVIETO DI SOSTA E FERMATA
Sosta nelle fermate dei mezzi pubblici
: sanzione pecuniaria da €165 a € 660, otre alla rimozione forzata del veicolo e alla decurtazione di 2 punti sulla patente.
Sosta negli stalli riservati a persone con disabilità: sanzione pecuniaria da € 330 a € 990, oltre alla rimozione forzata del veicolo e alla decurtazione di 4 punti sulla patente.

SOSTE A TEMPO DETERMINATO PER I VEICOLI
(DISCO ORARIO)
Mancata esposizione del disco orario: sanzione pecuniaria da € 42 a € 173;
permanenza oltre un periodo: sanzione pecuniaria da € 26 a € 102;
permanenza oltre due periodi: sanzione pecuniaria da € 52 a € 204;
permanenza oltre tre periodi: sanzione pecuniaria da € 78 a € 306;
permanenza oltre quattro: sanzione pecuniaria da € 104 a € 408.
Esempio: zona con disco orario di 2 ore. Arrivo alle 8 con tempo limite fino alle 10.
dalle 10.01 alle 12 sanzione da € 26 a € 102;
dalle 12.01 alle 14 sanzione da € 52 a € 204;
dalle 14.01 alle 16 sanzione da € 78 a € 306;
dalle 16.01 alle 18 sanzione da € 104 a € 408.

CINTURE DI SICUREZZA

Nei confronti di chi guida senza la cintura di sicurezza è applicata la sanzione pecuniaria da € 80 a € 323, oltre alla decurtazione di 5 punti sulla patente, oltre all’eventuale sospensione breve della patente a seconda dei punti della patente presenti al momento dell’infrazione (come indicato a seguire).

BICI E MONOPATTINI

I monopattini elettrici devono avere la copertura assicurativa e possono essere usati solo con il casco. A breve sarà obbligatoria anche la targa (è in fase di pubblicazione il decreto di attuazione). La circolazione è limitata soltanto sulle strade urbane con limiti di velocità non superiori a 50 km/h.
Gli obblighi sono: il conducente deve avere almeno 14 anni; bisogna indossare il casco e il giubbotto ad alta visibilità; è necessario avere funzionanti i dispositivi di illuminazione e acustici.
I divieti sono: non si possono trasportare persone, cose o animali; non si può circolare sul marciapiede; non si può guidare senza avere libero l’uso delle mani.
In caso di violazione la sanzione pecuniaria parte da € 50,00.

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA

Con il tasso alcolemico tra 0,5 e 0,8 g/l, si applica la sanzione amministrativa da € 573 a € 2.170, con sospensione della patente da 3 a 6 mesi. Con il tasso tra 0,8 e 1,5 g/l, si applicano sia la sanzione penale sia pecuniaria, oltre alla sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno. Se il tasso alcolemico supera 1,5 g/l, sono previste sia la pena detentiva quella pecuniaria, con sospensione della patente da 1 a 2 anni.
Per i recidivi e per i destinatari di una sentenza di condanna per guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l, la patente verrà contrassegnata con i codici 68, niente alcool, e/o 69, solo veicoli con alcolock, per 2-3 anni. Unitamente sarà obbligatorio installare in auto il dispositivo alcolock, che impedirà l’accensione del motore.

GUIDA SOTTO L’EFFETTO DI STUPEFACENTI

A oggi è sufficiente risultare positivi ai test antidroga (es. test salivari) per essere sanzionati, senza necessità di dimostrare uno stato di alterazione psicofisica.
La patente viene sospesa immediatamente, con possibilità di revoca per un periodo minimo di tre anni.

SOSPENSIONE BREVE DELLA PATENTE

Il nuovo art. 218-ter Cds, Sospensione della patente in relazione al punteggio, prevede per i conducenti con meno di 20 punti sulla patente, in aggiunta all’ulteriore decurtazione dei punti e al pagamento della sanzione pecuniaria, anche la sospensione breve della patente, che viene disposta:
a-) per 7 giorni, nel caso in cui al momento dell’accertamento il conducente risulti in possesso di un punteggio inferiore a 20 punti ma pari almeno a 10 punti;
b-) per 15 giorni, nel caso in cui al momento dell’accertamento il conducente risulti in possesso di un punteggio inferiore a 10 punti.
La durata della sospensione è raddoppiata se il conducente ha provocato un incidente stradale, compreso il caso in cui tale evento consista nella fuoriuscita dalla sede stradale senza coinvolgimento di altre persone o cose diverse dal conducente e dal suo veicolo. La sanzione della sospensione breve della patente si applica all’accertamento della violazione di determinate norme di comportamento, tra cui il mancato uso delle cinture di sicurezza, l’uso del cellulare e di altri dispositivi durante la guida, il mancato rispetto dei segnali di senso vietato e di divieto di sorpasso, la mancata precedenza, il mancato rispetto della distanza di sicurezza, il mancato uso o uso irregolare del casco da parte dei conducenti e passeggeri di ciclomotori e motoveicoli.

UTILIZZO DEL CELLULARE (SMARTPHONE) ALLA GUIDA

Chi viene colto alla guida usando smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi, incorre nella sanzione pecuniaria del pagamento di una somma da € 250 a € 1.000 a cui segue sempre la decurtazione di 5 punti dalla patente di guida e la sanzione accessoria della sospensione della patente.
1-) trasgressore con meno di 20 punti: incorrerà anche nella sanzione breve della patente. In presenza di almeno 10 punti sulla patente, la sospensione breve scatta per una sola settimana se si viene fermati con il cellulare al volante. Se invece si hanno meno punti, la sospensione può durare 15 giorni.
2-) trasgressore con punteggio tra 30 e 20 punti sulla patente: sanzione pecuniaria da € 250 a € 1.000, oltre la decurtazione di 5 punti e ritiro immediato della patente per sospensione breve di 7 giorni;
3-) trasgressore con punteggio tra 19 e 10 punti sulla patente: sanzione da € 250 a € 1.000, decurtazione di 5 punti e ritiro immediato della patente per sospensione breve di 7 giorni e successiva sospensione;
4-) trasgressore con punteggio tra 9 e 1 punti sulla patente: sanzione amministrativa da € 250 a € 1.000, decurtazione di 5 punti e ritiro immediato della patente per sospensione breve di 15 giorni e successiva sospensione ordinaria.

ECCESSO DI VELOCITÀ

Chi supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità all’interno di un centro abitato è punito con la sanzione pecuniaria da € 173 a € 694.
Nel caso in cui il medesimo soggetto commetta tale infrazione per almeno due volte nell’arco di un anno, oltre alla sanzione pecuniaria dovrà pagare in aggiunta un’altra sanzione da € 220 a € 880 con sospensione della patente di guida da 15 a 30 giorni.

REGOLE PER I NEOPATENTATI

I neopatentati per i primi 3 anni non possono avere il tasso alcolemico superiore allo zero. A chi trasgredisce è applicata la decurtazione di 10 punti.
Anche in questo caso vale la regola dell’alcolock per i recidivi. Inoltre per 3 anni è vietato guidare autoveicoli con potenza superiore a 75kW/t e autovetture con potenza massima di 105 kW/t .

Allegati

A cura di

Nome Descrizione
Descrizione Gestione degli interventi di prevenzione e di pubblica sicurezza
Referente ispettore di Polizia locale Pierluigi LAMOLEA
Indirizzo via Torino, 2
Telefono 0125 770360, poi premere il tasto 2
soltanto per urgenze contattare il 320 4029999
Fax 0125 670828
Email poliziamunicipale@comune.borgomasino.to.it
PEC poliziamunicipale.borgomasino@pec.it
Note poliziamunicipale@comune.borgomasino.to.it

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